Contratti a termine e apprendistato: proroghe automatiche con rischi per le aziende (e non solo)

In fase di conversione in legge del decreto Rilancio, all’articolo 93 viene aggiunto il comma 1-bis, nel quale si dispone che il termine dei contratti di lavoro a termine (anche in somministrazione) e dei rapporti di apprendistato è prorogato per una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il datore di lavoro e il lavoratore non possono decidere diversamente, in quanto la disposizione, così come scritta, contiene un obbligo tassativo. Quali sono le criticità applicative per le aziende?

In fase di conversione del decreto Rilancio (decreto legge n. 34/2020) è stato, tra le altre cose, modificato l’articolo 93 riguardante disposizioni in materia di proroga e rinnovi dei contratti a tempo determinato.
La norma è stata parzialmente modificata con l’aggiunta del comma 1-bis, che dispone la modifica della durata contrattuale, prevista tra le parti, non solo ai rapporti a termine ma anche ai rapporti di apprendistato.

Cosa prevede la norma del decreto Rilancio vigente

Prima di entrare nel merito delle modifiche apportate, è il caso di ripercorrere l’intero articolo 93, partendo dal primo comma, anche in considerazione dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro.

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