Svolgere mansioni inferiori: il dipendente può rifiutare?

Svolgere mansioni inferiori: il dipendente può rifiutare?

Il rifiuto opposto dalla lavoratrice allo svolgimento di prestazioni inferiori e non pertinenti alla sua qualifica, se caratterizzato da proporzionalità e conformità a buona fede, priva la condotta contestata del carattere di illiceità disciplinare che connota il licenziamento.

In tale linea si è pronunciata la Corte di Cassazione 18 ottobre 2022, n. 30543 in relazione ad una fattispecie concernente il licenziamento disciplinare intimato ad una cuoca che si era rifiutata di distribuire i pasti in classe della scuola appaltante del servizio di mensa.

Altre misure prese in considerazione

“La lavoratrice che si rifiuta di svolgere mansioni inferiori rispetto alla propria qualifica ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, purché il suo diniego sia caratterizzato da proporzionalità e buona fede”.

Nota a Cass. ord. 18 ottobre 2022, n. 30543

La società datrice di lavoro, specializzata, tra l’altro, nella produzione di pasti per la ristorazione scolastica aveva ordinato alla cuoca di portare le colazioni in classe. La cuoca, dopo aver cercato inutilmente un confronto con i propri superiori per individuare una soluzione organizzativa si era rifiutata di adempiere all’ordine del datore di lavoro, ritenendo che non rientrasse nelle proprie mansioni.

La società datrice di lavoro aveva proceduto quindi al licenziamento della lavoratrice ritenendo che tale comportamento costituisse un’insubordinazione della lavoratrice, asserendo che tale comportamento era stato reiterato nel tempo.

La dipendente, quindi propose ricorso. Il giudice di primo grado, sia nella fase sommaria, sia nella fase di opposizione, aveva accolto il ricorso dichiarando l’illegittimità del licenziamento intimato e dichiarando l’inammissibilità della contestuale domanda di annullamento delle sanzioni irrogate alla dipendente.

La Corte d’Appello aveva confermato la sentenza di primo grado in punto di licenziamento e ritenne ammissibile e fondata la domanda di annullamento delle sanzioni disciplinari, rilevando che l’art. 192, comma 1, del CCNL, richiamato nella lettera di licenziamento, sanziona “il rifiuto di eseguire i compiti ricadenti nell’ambito delle mansioni afferenti alla qualifica di inquadramento”, mentre la lavoratrice si sarebbe rifiutata di eseguire mansioni inferiori e diverse da quelle proprie della sua qualifica.

La società datrice di lavoro propose ricorso per Cassazione, all’esito del quale la Corte Suprema rilevò che l’illegittimo comportamento del datore di lavoro poteva giustificare il rifiuto di svolgere mansioni inferiori a quelle di cui alla qualifica, a condizione che tale reazione fosse connotata da proporzionalità e conformità a buona fede, in base a una valutazione complessiva del comportamento delle parti, valutazione che era stata omessa dai giudici di appello. 

Infatti, la Corte d’Appello si era limitata alla considerazione dell’illegittimità del comportamento del datore di lavoro, omettendo però ogni verifica relativa all’entità dell’inadempimento datoriale e alla sua incidenza sul vincolo sinallagmatico delle obbligazioni scaturenti dal rapporto di lavoro. Pertanto, la Corte di Cassazione annullava con rinvio la sentenza impugnata.

Nel giudizio di rinvio, la Corte d’Appello, in via preliminare, rilevava come l’accertamento dell’illegittimità dell’ordine della società datrice di lavoro fosse una circostanza pacifica, posto che la Cassazione stessa aveva chiarito che la distribuzione delle merende non rientrasse nelle mansioni proprie della qualifica in cui era inquadrata la lavoratrice.

La decisione della Corte Suprema

La Corte Suprema, confermando la sentenza della Corte d’Appello ha statuito pertanto che è legittimo il rifiuto di una dipendente di svolgere mansioni inferiori qualora tale rifiuto sia conforme a correttezza e buona fede. E, conseguentemente, è illegittimo il licenziamento comminato sul presupposto che un simile comportamento costituisca un’insubordinazione che integra la giusta causa.

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