Obbligo di assunzione di persone con disabilità per partiti – sindacati – organizzazioni senza scopo di lucro

A partire dal 1° gennaio 2018 i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione sono obbligati all’assunzione di persone con disabilità a prescindere dal fatto che procedano ad una nuova assunzione.
L’articolo 3 del Decreto Legislativo n. 151/2015, emanato in attuazione della legge n. 183/2014 (Jobs Act)  ha modificato l’art. 3comma 3 della legge n. 68/99 eliminando il regime di gradualità per l’assunzione di persone disabili da parte di partiti politici, organizzazioni sindacali ed organizzazioni che, senza scopo di lucro operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione che precedentemente erano obbligati solo in caso di una nuova assunzione.
Si ricorda, che l’eliminazione del “regime di gradualità” per l’assunzione di persone disabili riguarda anche  i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti che sono ora obbligati all’assunzione di una persona con disabilità, mentre  precedentemente l’obbligo insorgeva solo in caso di nuove assunzioni. Ora il semplice fatto di avere dai 15 ai 35 dipendenti impone al datore di lavoro di assumere  un lavoratore disabile perché l’articolo 3 del Decreto Legislativo 151/2015)  ha cancellato anche il comma 2 – art. 3 della legge n. 68/99.
N.B. – Queste norme che dovevano applicarsi dal 1° gennaio 2017, hanno subito uno slittamento e sono entrate in vigore il 1° gennaio 2018 per effetto delle disposizioni  introdotte dall’art. 3, comma 3-ter del Decreto legge n. 244/2016 (c.d. Milleproroghe) convertito con modificazioni dalla Legge n. 19/2017 che hanno modificato l’art. 3 – commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 151/2015.

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